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Provvedimento del 9 maggio 2024 [10027814]

[doc. web n. 10027814]

Provvedimento del 9 maggio 2024

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 9 maggio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”);

VISTO in particolare l’articolo 12 del Regolamento, rubricato “Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito: “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: “Regolamento 1/2019);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

L’avvocato XX riceveva, in data 3 marzo 2023, un’istanza di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento da parte dell’interessato.

Scaduti i termini di cui all’articolo 12 del Regolamento senza ricevere alcun riscontro, in data 5 aprile 2023, l’interessato presentava reclamo a questa Autorità al fine di soddisfare le sue richieste, sollecitando l’adozione di ogni opportuno provvedimento nei confronti dell’ XX.

Con nota del 18 ottobre 2023, l’Ufficio invitava quest’ultimo ad esercitare la facoltà di adesione spontanea alle richieste del reclamante nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento 1/2019.

In data 3 novembre 2023, l’avvocato XX, comunicava a mezzo pec a questa Autorità l’adesione alle richieste dell’interessato, rappresentando di non aver dato riscontro alla sua istanza per un mero errore personale, non essendosi accorto dell’avvenuta ricezione della pec con cui era stata inoltrata la richiesta.

Nella medesima data, il reclamante faceva pervenire le sue osservazioni sul riscontro ricevuto dall’avvocato, lamentando la mancata consegna di copia dell'informativa sottoscritta dallo stesso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento e richiedendo al Garante di valutare ulteriori ed eventuali azioni o provvedimenti nei suoi confronti.

La valutazione, nel merito, del riscontro fornito dall’ avvocato XX è stata oggetto di separato provvedimento dell’Ufficio del Garante (nota del 13 dicembre 2023, prot. U. 0164724), con il quale è stata rilevata la congruità del contenuto del riscontro fornito dall’ XX.

Emergeva, tuttavia, che l’avvocato XX, non avendo dato riscontro alla richiesta di informazioni ricevuta in data 3 marzo 2023, aveva presumibilmente violato l’art. 12 del Regolamento, ai sensi del quale il titolare del trattamento deve fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, ma il titolare del trattamento deve informare l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Poiché non risultavano allegati né tempestivamente comunicati all’interessato, da parte del titolare, la necessità della proroga del termine per il riscontro e i motivi del ritardo, con nota del 17 gennaio 2024 (prot. U.0006085), l’Ufficio del Garante comunicava all’ XX l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del Regolamento, informandolo della facoltà di inviare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, scritti difensivi o documenti e di chiedere di essere sentito personalmente dalla medesima Autorità.

Il titolare del trattamento, in data 30 gennaio 2024, ha trasmesso note difensive, confermando quanto precedentemente rilevato e rappresentando che nel periodo in cui è pervenuta l’istanza di accesso dell’interessato, era stata assente la collaboratrice incaricata di adiuvarlo nel controllo della casella di posta certificata e che ad ogni modo, i dati trattati dall’ XX erano noti al reclamante, il quale oltre ad essere un professionista aveva intrattenuto una copiosa corrispondenza con lo studio legale successiva alla notifica del pignoramento presso terzi ed al successivo piano di pagamento concesso e terminato nel mese di febbraio 2023.

OSSERVA

Dalla documentazione in atti risulta che l’ XX, in qualità di titolare del trattamento, ha violato la disposizione di cui all’articolo 12 paragrafo 3, del Regolamento, non avendo rispettato il termine legale di trenta giorni, stabilito dalla stessa norma, per fornire all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento; né risulta che il medesimo abbia comunicato all’interessato la necessità della proroga del termine per il riscontro alla richiesta di  informazioni e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta, come pure previsto dal predetto articolo 12.

Sulla base dei criteri indicati dall’art. 83 del Regolamento considerando che la condotta ha esaurito i suoi effetti, che il riscontro all’esercizio dei diritti dell’interessato è stato comunque fornito, che non risultano eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento, che la violazione appare di carattere colposo, che il livello del danno subito dall’interessato è di lievissima entità,  che non risultano sussistere eventuali fattori aggravanti, quali benefici finanziari conseguiti o perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento.

Essendo comunque stata accertata l’illiceità del trattamento di dati personali, nei termini di cui in motivazione, si ritiene di dover ammonire, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, l’ XX, per aver violato l’articolo 12, par. 3, del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

DICHIARA

l'illiceità della condotta dell’ XX, per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto,

AMMONISCE

l’ XX per avere violato l’articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione, in via alternativa, al tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero al tribunale del luogo di residenza dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 9 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei