Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione

Nuovo accordo Stato Regioni sulla Formazione

Il commento alle bozze del nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

Siamo tutti in “trepidante” attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulla sicurezza, un documento che revisionerà e accorperà i vari accordi attualmente emanati costituendo quindi un “accordo quadro” o un “testo unico degli accordi stato regioni” sulla formazione. Trepidazione, curiosità, speranze da parte di tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro su un documento che traccerà le modalità, le durate e più in generale alcuni dei requisiti fondamentali per una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, il datore di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), il DL SPP, il RSPP e gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza, gli addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (tra le quali si aggiungono i carroponti) e, finalmente dopo oltre 13 anni di attesa, gli addetti alle attività in spazi confinati.

Nel mese di maggio, dopo più di 2 anni di discussioni, si è giunti a quella che lo stesso Ministero del Lavoro ha definito quale “bozza definitiva”. Siamo pertanto giunti al termine del percorso di definizione del nuovo Accordo, per il quale ormai attendiamo solo la pubblicazione.

Di seguito il riassunto delle novità contenute in questo ultimo documento “definitivo” e, quindi, che saranno presenti nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Oltre a questo approfondimento, per scoprire tutte le novità che verranno introdotte dal nuovo Accordo, rimandiamo al seminario gratuito “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ” che si terrà in videoconferenza sincrona, organizzato in collaborazione con Vega Formazione, che vedrà come relatori l’Avv. Rolando Dubini, l’Avv. Lorenzo Fantini e l’Ing. Federico Maritan. L’iscrizione è obbligatoria e il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni. Per iscriverti al seminario: visita il nostro sito!

PREMESSA

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

Oltre ai precedenti Accordi verrà inoltre abrogato l’Accordo del 25/7/12 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11.

Ricapitolando, il nuovo Accordo individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

  • datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l’altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, provvederà:

  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

LE NOVITÀ PRESENTI NELLA BOZZA DEL NUOVO ACCORDO: I SOGGETTI FORMATORI

La bozza “definitiva” del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali: 
  • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo; le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: da annotare che lo stesso Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”; i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

soggetti formatori “Accreditati”, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale; da notare che questo consentirà ai soggetti formatori accreditati privi di esperienza di maturarla mediante l’erogazione di tale tipologia di formazione per almeno 3 anni.

Si evidenzia che, a parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo sulla formazione prevede appunto che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

Per quanto riguarda invece le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, si evidenzia altresì che la bozza definitiva prevede che le stesse saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

  • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

La stessa bozza definitiva dell’Accordo prevede che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Infine, la bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede che, con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

Il nostro commento

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, in quanto, secondo l’accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo l’Accordo del 2011, la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Sorge però un dubbio sull’obbligo di impiegare docenti qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: nell’attuale formulazione del nuovo Accordo, infatti, si fa riferimento all’obbligo che il docente sia qualificato nel caso di corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli non previsti nell’Accordo stesso. La formulazione presente nell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è certamente più restrittiva e chiara, imponendo che: “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 […]”.

Interessante anche la previsione di richiedere, oltre all’accreditamento regionale, anche un’esperienza in materia di formazione sulla sicurezza di almeno tre anni, non richiesta però per l’erogazione della formazione ai lavoratori, preposti e dirigenti.

Altra novità apprezzabile che interessa gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori riguarda la definizione di “strutture formative di loro diretta emanazione” tramite le quali effettuare le attività di formazione: si tratta di strutture di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

QUALI NOVITÀ IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI?

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà predisporre il “progetto formativo”, cioè il documento che descrive l'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa, secondo quanto previsto dallo stesso Accordo.

Il “documento progettuale” o “progetto formativo” (nella bozza definitiva si trovano entrambi i termini) dovrà riportare:

  1. le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico: gli obiettivi e risultati attesi; l'articolazione oraria delle unità didattiche; i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
  2. le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):la strategia formativa e le metodologie didattiche; il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto; le azioni di tutoraggio.
  3. le specifiche per il controllo e la verifica: le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sarà:

  • diminuito da 35 a 30
  • mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6, lasciando invariato quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro che potrà essere in forma cartacea o elettronica.

In tutti i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento, ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per poter essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, per il quale l’Accordo sulla formazione indica gli elementi minimi, ossia:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
  • esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Il nostro commento  

Tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili e vanno nella direzione di migliorare la qualità della formazione. Può risultare discutibile concedere la possibilità di una frequenza ridotta al 90% su tutti i corsi di formazione, tuttavia nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie “pause fisiologiche”, o in videoconferenza (si pensi ad una caduta della connessione di qualche minuto): in quest’ultimo caso, mantenendo l’obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.

Molto interessante anche l’aver obbligato alla predisposizione del “progetto formativo” o “documento progettuale” che descrive l’attività formativa, nonché, al termine di quest’ultima, obbligare ad emettere il “Verbale delle verifiche finali”: inutile dire che il momento finale di verifica dell’apprendimento è fondamentale per consentire di valutare l’efficacia della formazione e l’eventuale necessità di integrarla tempestivamente, qualora risultasse carente.


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