Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)
Predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, segnala agli organi di indirizzo le eventuali disfunzioni interenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica l'efficace attuazione del Piano triennale e la sua idoneità, redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, esegue il controllo sull'adempimento degli obblighi di trasparenza assicurando completezza, chiarezza e tempestività delle informazioni pubblicate, si occupa dei casi di riesame di accesso civico nonché delle richieste di accesso civico riguardanti dati informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento dell'Autorità nonché il monitoraggio della loro attuazione