Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio per le relazioni con il pubblico
Cura, anche mediante un servizio di ascolto telefonico o attraverso la posta elettronica, l’informazione al pubblico sulle disposizioni in materia di diritto alla protezione dei dati personali e sulle relative modalità di tutela (segnalazioni e reclami); risponde a quesiti, richieste di informazioni e pareri da parte di cittadini, amministrazioni pubbliche, associazioni o imprese, anche sulla base delle indicazioni e della documentazione fornita da Dipartimenti e Servizi, pure attraverso la predisposizione di note che richiamano provvedimenti del Garante; fornisce riscontro a richieste di documentazione e materiale informativo protezione dei dati personali e sulle relative modalità di tutela.