Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio studi e documentazione
Effettua studi e ricerche su materie di interesse dell’Autorità anche in riferimento al contesto internazionale, alle nuove tecnologie e ai diritti della personalità, e pone a disposizione, anche di propria iniziativa, pareri e materiale utile specie in relazione a determinate iniziative in corso o a specifiche problematiche da affrontare o a schemi di provvedimento; cura l’acquisizione, la disponibilità e la conoscenza della documentazione di interesse dell’Ufficio, con particolare riguardo alle fonti italiane e internazionali, nonché l’aggiornamento continuo del personale dell’Ufficio anche mediante un notiziario interno. Cura le attività dirette alla predisposizione della relazione annuale del Garante al Parlamento e al Governo raccordando i contributi delle diverse Unità organizzative.