Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità
Cura l’amministrazione e la gestione contabile dell’Ufficio; predispone i documenti di bilancio preventivo, le relative variazioni e gli atti del bilancio consuntivo e svolge i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante. Provvede alla conservazione dei beni patrimoniali dell’Ufficio ed al servizio interno di cassa ai sensi del richiamato regolamento. Cura il servizio economato e la gestione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità.