Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Dipartimento reti telematiche e marketing
Cura l’esame degli affari relativi ai trattamenti di dati nel sistema delle reti telematiche e del commercio elettronico; in tali ambiti provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività preliminare ed istruttoria, anche in occasione di attività ispettive, in collaborazione con il dipartimento attività ispettive. Cura l’accertamento delle violazioni amministrative e la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento.