Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Dipartimento affari di giustizia e sicurezza
Cura gli affari inerenti ai trattamenti di dati personali connessi all'attività forense, nonché ai trattamenti effettuati presso forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e presso il Ministero della giustizia; effettua l’istruttoria dei correlati procedimenti, con predisposizione degli schemi di provvedimento relativi all’amministrazione attiva (segnalazioni, reclami, quesiti, DPIA, procedure IMI, etc.). Supporta l'attività della Segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale. Cura l’istruttoria inerente all’attività consultiva del Garante su schemi di atti amministrativi generali nelle materie di competenza. Cura i rapporti con i Responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento.