Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio controllo di gestione
Organizza la raccolta delle informazioni rilevanti relative alle attività del Garante ed ai procedimenti interni; cura la relativa raccolta al fine di assicurare una completa informazione, anche di carattere statistico, sulle medesime attività al fine di garantire un adeguato controllo sulla gestione complessiva dell’Ufficio attraverso, in particolare, l’analisi dell’andamento dell’attività degli Uffici, il riepilogo dei flussi procedurali (fascicoli assegnati ed evasi), il controllo dell’arretrato e il riscontro degli indirizzi dettati in sede di programmazione, fornendo al riguardo periodici rapporti.