Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio relazioni esterne e media
Cura le relazioni dell'Autorità con i mezzi di comunicazione e provvede alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale del Garante, promuove iniziative editoriali o di informazione di carattere generale o specializzata, mediante campagne informative e la predisposizione di documentazione divulgativa per settori; coordina l’attività informativa sui social media; cura la Newsletter dell'Autorità, la rassegna stampa nazionale ed estera (cartacea, radio-tv e web). Cura la comunicazione del Collegio e dell’Ufficio attraverso i mezzi di informazione, gestisce il sito web del Garante, si occupa delle attività editoriali dell’Autorità. Si coordina con le altre Autorità e istituzioni europee ai fini della comunicazione su provvedimenti o misure di interesse comune.