Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 

Dipartimento intelligenza artificiale

Per i profili di carattere giuridico, monitora i fondamenti e la metodologia di progettazione, sviluppo e impiego di sistemi informatici basati su tecnologie di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico (c.d. machine learning); segue le iniziative, anche da parte di enti di ricerca, e i tavoli di lavoro nazionali, europei e internazionali con riguardo alle aree di interazioni tra intelligenza artificiale e diritto alla protezione dei dati personali; fornisce supporto all’attività istruttoria, anche in occasione di accertamenti ispettivi, degli affari di competenza delle altre Unità organizzative svolta ai sensi del Regolamento, del Codice e del d.lgs. n. 51/2018; collabora all’esame delle proposte di legge o degli atti normativi in materia aventi natura regolamentare basati su atti legislativi ai sensi degli artt. 36, par. 4, ovvero 57, par. 1, lett. c), del Regolamento; supporta in materia le Unità organizzative interessate per le attività di cooperazione e coerenza previste dal Regolamento; fornisce il medesimo supporto al Collegio.

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