Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizi Affari Legali
Cura la trattazione degli affari legali dell'Autorità, con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti, anche di carattere gestionale o relativi alle materie di competenza istituzionale. In particolare, svolge l’attività defensionale dell’Autorità avverso le impugnazioni dei provvedimenti o delle ordinanze ingiunzioni in sede giudiziaria, sia in primo grado, sia per i ricorsi presso la Corte di Cassazione, predisponendo le pertinenti memorie difensive a supporto dell’Avvocatura dello Stato. Predispone le memorie del Garante in relazione a procedimenti innanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Monitora l'andamento del contenzioso nei procedimenti in cui è coinvolto il Garante.