Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Dipartimento risorse umane e attività contrattuali
Cura la gestione e il trattamento giuridico-economico del personale dipendente e di quello utilizzato ad altro titolo dall’Ufficio; svolge attività di supporto in materia di organizzazione dell’Ufficio e del lavoro; cura le relazioni sindacali e collabora con la competente struttura in materia di contenzioso del personale; elabora il programma annuale di formazione interna d’intesa con le altre unità organizzative e cura la formazione e l’aggiornamento del personale dell’Ufficio, anche prevedendo opportune intese e sinergie con altri enti e autorità indipendenti; cura gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; predispone gli indicatori per misurare i risultati e i rendimenti dell’azione amministrativa, in collaborazione con altre unità organizzative. Cura, anche mediante sinergie con altre autorità indipendenti, l’attività negoziale dell’Ufficio e quella in materia di procedure contrattuali, provvede all’approvazione e alla sottoscrizione dei contratti per importi inferiori a centomila euro e predispone la proposta e la documentazione utile per i contratti di importo superiore, a norma dell’art. 20 del regolamento n. 3/2000.